Ecobonus è il termine con il quale il governo ha inquadrato una serie di incentivi legati a incoraggiare i lavori edili e di impiantistica così da migliorare l’efficienza energetica del patrimonio abitativo nazionale.Questa è l'area di testo per questo paragrafo.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 02/01/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi connessi alla Banca Dati F-Gas
Casi in cui è possibile andare in deroga all'obbligo di sbocco dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione sopra il tetto dell'edificio.
L’art. 1118 co. 4 del Codice Civile recita: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
La normativa parla di “notevole squilibrio termico”, lasciando trasparire che è accettato un lieve squilibrio dell’impianto.
Se lo squilibrio può non essere “notevole” con un distacco o due, potrebbe quasi sicuramente esserlo al terzo o al quarto (dipendendo dal numero delle unità servite).
Pertanto i primi condomini potranno distaccarsi, mentre quelli successivi, incorrendo nel divieto, dovranno astenersene.
La nuova norma UNI 10200:2013 distingue, tra gli aggravi di spesa, il Consumo volontario e il Consumo involontario.
Come si intuisce il consumo volontario è il calore utilmente impiegato per il riscaldamento degli ambienti, mentre il consumo involontario è quello riferito alle perdite energetiche che, pur non desiderate, costituiscono una quota parte del processo necessario per ottenere il servizio richiesto.
Già dalla definizione di “consumo involontario” risulta evidente che l’aggravio sarà sempre presente perché non esiste impianto termico con rendimento stagionale pari al 100% e quindi la quota parte di inefficienza costituisce un consumo involontario la cui spesa deve essere distribuita, in proporzione alla propria quota millesimale, tra tutti i condomini anche quelli con consumo nullo .
Per poter procedere al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato bisogna che un tecnico rediga una relazione tecnica nel quale venga dimostrato che non vi siano “notevoli squilibri” di funzionamento all’impianto.
Con tale relazione il condomino può distaccarsi dall’impianto di riscaldamento senza chiedere il benestare degli altri condomini.
Successivamente il condomino deve far eseguire i lavori ad una ditta specializzata che interrompe la continuità della colonne montanti in modo da ridurre al minimo le dispersioni termiche.
Sarà l’Assemblea di Condominio a valutare se la perizia prodotta sia soddisfacente o, in alternativa, richiedere una nuova perizia (a spese però del condominio) e, in caso di contrasto tra esse, vietare il distacco e, eventualmente, investire della questione l’Autorità Giudiziaria.
Infatti, se è nulla la delibera che vieta il distacco in presenza delle condizioni richieste dalla Legge (Cassazione Civile, Sez. VI, 03.04.2012, n. 5331) deve ritenersi valida quella delibera che vieti il distacco in assenza delle condizioni previste.
Il distacco dall’impianto centralizzato può essere vietato da::
1) Regolamento di condominio «il regolamento di condominio ove di natura contrattuale ed espressamente riportato potrà continuare a negare la possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato. In questa eventualità, il distacco non potrà essere consentito anche nel caso in cui il condomino riesca a dimostrare che non si originerà nessun pregiudizio per gli altri condomini e per l’impianto»
2) Regolamento edilizio Comunale o Regionale che potrebbero aver stabilito il divieto di distacco, avendo l’impianto centralizzato un impatto minore in termini di inquinamento ambientale»
L’art. 5 del DPR 412/93 così come modificato, in ultimo, dal D.Lgs 102/2014, ribadisce la possibilità di scaricare a parete in situazioni specifiche, nel rispetto della normativa (il cui riferimento è la norma UNI 7129) e obbliga i Comuni ad adeguare i propri regolamenti.
Scaricare a parete è consentito ad esempio (art. 5, comma 9 bis), quando, in uno stabile plurifamiliare, si vuole o si deve sostituire una caldaia tradizionale a tiraggio naturale installata prima del 31 agosto 2013 e collegata ad una canna collettiva ramificata con una nuova caldaia a condensazione ad alto rendimento.
Questa eventualità diventa l’unica soluzione percorribile quando, all’atto della sostituzione del vecchio generatore di calore, si dovesse rilevare la mancata idoneità della canna collettiva esistente ed il condominio non fosse in grado o volesse adeguarla.
Come detto, la Legge Nazionale obbliga i comuni ad adeguare i propri regolamenti alle disposizioni vigenti e questo obbligo trova evidenza operativa in una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (TAR), il quale ha annullato un’ordinanza del Comune di Gallarate (VA) con cui si vietava per l’appunto uno scarico a parete con una caldaia di tipo C (a camera stagna) a condensazione e a bassi NOx, in uno stabile la cui canna collettiva ramificata era stata giudicata non idonea da una ditta abilitata.
In altre parole, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 5 del DPR 412/93 e nel rispetto della norma tecnica UNI 7129 circa il posizionamento del terminale di scarico, Comuni e ASL non possono vietare lo scarico a parete per le caldaie a condensazione.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 02/01/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi connessi alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018 (art.9). Il provvedimento è entrato in vigore il 17 gennaio 2020.
Diverse le sanzioni previste, per esempio, le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
È stato in precedenza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 09/01/2019 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 attuativo del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Il decreto è entrato in vigore il 24/01/2019 e va ad abrogare il precedente DPR 43/2012.
Il D.P.R. 146/18, nel definire le modalità attuative nell’ordinamento italiano del predetto Regolamento relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche:
Fermo restando il rinvio ai testi di legge che rappresentano l’unico riferimento ufficiale per gli operatori del settore, forniamo qui di seguito una sintesi con le novità più significative del D.P.R. 146/18 e del Dlgs 163/19.
Il 27 giugno è stata pubblicata la nuova edizione della UNI 10389-1, una norma molto nota e largamente utilizzata dagli operatori del settore per il controllo del rendimento di combustione degli apparecchi alimentati a gas e/o combustibile liquido. Non sono stata apportate modifiche sostanziali, piuttosto si è proceduto con una revisione finalizzata a uniformare le procedure tra tutti gli attori chiamati in causa per cui è venuta meno la distinzione tra manutentore ed operatore incaricato dall’Autorità Competente. I tempi per l’esecuzione delle misure sono stati ridotti ed è tornato obbligatorio il rilascio della stampa dei risultati dell’analisi di combustione anche da parte del manutentore, sebbene sia previsto che questo adempimento possa essere assolto anche per via informatizzata. È stata infine accantonata l’ipotesi di misurare in opera il tenore degli Ossidi di Azoto (NOx) in attesa di addivenire a procedure di misurazione condivise, significative e replicabili. Fermo restando il rinvio al testo della norma UNI 10389-1:2019 quale unico riferimento ufficiale per gli operatori del settore, di seguito sono analizzate e commentate le principali modifiche rispetto alla precedente edizione del 2009, la cui conoscenza si ritiene ovviamente acquisita.
Il CIG ha pubblicato l’aggiornamento di due linee guida particolarmente interessanti per il settore post contatore.
Si tratta delle nuove edizioni della Linea Guida n. 1 che illustra le corrette modalità di “Compilazione della Dichiarazione di Conformità e degli allegati tecnici obbligatori (A.T.O.) per impianti alimentati a gas combustibile” e della Linea Guida n. 11 che riporta le necessarie indicazioni per l’“Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas ai sensi della Deliberazione 40/2014/R/gas della ARERA (già AEEGSI)”.
Gli aggiornamenti si sono resi necessari per tenere in debita considerazione le novità introdotte sia dalla pubblicazione di nuove disposizioni di regolazione emanate nel frattempo dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Servizio Idrico (dal 1° gennaio 2018 ARERA – Autorità di Regolazione Energia Rifiuti Ambiente), tra cui la Deliberazione 40/2014/R/Gas, sia di nuove norme pubblicate da UNI, tra le quali, si segnalano in particolare, la nuova edizione della norma UNI 7129 per gli impianti domestici e similari alimentati a gas e la norma UNI 11528 relativa invece agli impianti extradomestici.
Entrambi i documenti sono disponibili sul sito del CIG, nella sezione Pubblicazioni.
22 aprile 2024
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